Si sente tanto parlare del 5 per mille, ma non tutti ne comprendono appieno il significato, cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza.
Il 5 per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari, appunto, al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria.
Non è una donazione, quindi non beneficia delle connesse agevolazioni fiscali (non si può detrarre dalle tasse), ma non comporta neppure oneri aggiuntivi (in pratica non costa nulla) in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l’IRPEF.
Istituito nel 2006 in forma sperimentale, il 5 per mille è diventato un mezzo di sostentamento indispensabile per gli enti non profit; grazie ad esso, i cittadini, con le loro preferenze, permettono uno sviluppo armonico e responsabile del cosiddetto terzo settore, anche in virtù del fatto che le associazioni sono tenute a dimostrare come hanno impiegato le risorse ricevute.
l 5 per mille rappresenta per il cittadino un modo democratico per sostenere attività socialmente utili senza alcun aggravio, mentre per lo Stato si tratta di una voce di spesa, dal momento che una porzione del gettito fiscale risulta vincolata alle finalità scelte dal cittadino.
Potendo scegliere i beneficiari di una quota dell’imposta sul reddito, il contribuente esercita una sovranità inusuale, dal momento che di solito spetta al Parlamento stabilire l’impiego del gettito fiscale.
Gli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille sono pubblicati sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dove è presente anche un motore di ricerca che permette di individuare tutti gli enti iscritti.
Il 5 per mille è una forma di sussidiarietà orizzontale, un principio che implica la collaborazione del cittadino con le istituzioni per l’attuazione di interventi socialmente rilevanti.
Il cittadino può aderire al 5 per mille in due modi: scegliendo solo il settore di interesse sociale (ad esempio volontariato), oppure inserendo il codice fiscale dell’ente.
Nel primo caso il contribuente deve apporre la propria firma in corrispondenza di una delle 6 caselle presenti nel modello della dichiarazione dei redditi (Modello Unico, CU, 730), corrispondenti alle diverse finalità di destinazione. Chi invece desidera che il proprio 5 per mille sia interamente destinato a uno specifico ente, dovrà anche scrivere il codice fiscale del soggetto prescelto nell’apposito spazio. In caso di mancata indicazione della destinazione del proprio 5 per mille, questo resterà allo Stato.
l contribuente in sede di dichiarazione dei redditi è invitato a esprimere anche la propria preferenza sul cosiddetto 8 per mille dell’IRPEF, ossia sulla possibilità che lo Stato devolva l’8 per mille dell’intero gettito fiscale a una confessione religiosa di sua scelta.
La scelta può essere operata tra Stato, Chiesa Cattolica, Chiesa Avventista del settimo giorno, Assemblee di Dio in Italia, Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Luterana in Italia, Comunità Ebraiche Italiane, Unione Buddhista, Unione Induista, Chiesa Apostolica, Diocesi Ortodossa Italiana, Unione Cristiana Evangelica Battista.
Sulla base delle scelte operate dai contribuenti sono poi effettuati gli opportuni calcoli per attribuire a ciascun soggetto la relativa quota di gettito sulla base delle percentuali ottenute.
È molto importante non confondere il 5 per mille con l’8 per mille: si tratta di due misure diverse e non alternative l’una all’altra.
Il 5 per mille è stato introdotto in maniera sperimentale con la Legge Finanziaria del 2006 per sostenere, attraverso la destinazione di una quota di IRPEF, le organizzazioni non lucrative, le attività di ricerca scientifica e sanitaria e le attività socialmente utili svolte dai Comuni.
I contribuenti hanno da subito aderito in maniera massiccia e di gran lunga superiore alle aspettative: ben 16 milioni di italiani hanno partecipato alla prima edizione, dimostrando una particolare preferenza per il settore non profit.
Nel 2009, tra le finalità del contributo, è stato introdotto il finanziamento alle associazioni sportive dilettantistiche e l’anno successivo il tetto massimo, che era stato fissato nel 2007 a 250 milioni di euro, è stato innalzato a 400 milioni. Il 5 per mille riguarda solo l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non delle società (IRES), gli imprenditori possono però aderire al contributo tramite la dichiarazione dei propri redditi personali.
La legge n. 111 del 2011 ha inserito le attività di tutela e rivalutazione dei beni culturali e paesaggistici tra le finalità del 5 per mille.
La legge n.190 del 23/12/2014 ha poi stabilizzato il contributo, rendendolo una fonte sicura e costante di finanziamento per gli enti non profit. Tale legge ha altresì fissato un tetto massimo pari a 500 milioni di euro da destinare al 5 per mille, sia per il 2015 sia per gli anni successivi.
Per garantire la massima trasparenza, la Legge ha introdotto nel 2008 l’obbligo per le associazioni di stilare, entro un anno dall’incasso, un rendiconto che illustri dettagliatamente come sono state utilizzate le somme ricevute. I cittadini potranno controllare in quali attività è stato investito il proprio 5 per mille, consultando i siti dei Ministeri competenti.